Giubbotto catarifrangente: cosa dice il Codice della Strada?

Il giubbotto catarifrangente, noto anche come gilet salvavita, è tra gli accessori di sicurezza più importanti che ogni automobilista deve avere a bordo del proprio veicolo: infatti, si tratta di un dispositivo di protezione che può fare la differenza in situazioni di emergenza stradale.

Introdotto nel 2004 con la legge n. 47, il giubbotto catarifrangente è diventato obbligatorio per garantire la massima visibilità alle persone che devono scendere dal veicolo in condizioni pericolose. Le sue caratteristiche tecniche, studiate per garantire visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, lo rendono un alleato prezioso per chiunque si trovi ad affrontare emergenze stradali. 

Quando è obbligatorio indossare il giubbotto catarifrangente?

L’articolo 162 comma 4 bis del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente quando il conducente o i passeggeri si trovano fuori dal veicolo fermo sulla carreggiata o in corsia di emergenza, al di fuori dei centri abitati, sia di notte che in condizioni di scarsa visibilità diurna.

È opportuno ricorda che l’obbligo vale anche durante il posizionamento del triangolo di emergenza: dal 1° aprile 2004, non solo il conducente ma tutti i passeggeri che scendono dal veicolo devono essere muniti di giubbotto catarifrangente quale strumento per garantire una guida sicura

Nell’atto pratica, oltre a sapere cosa fare in caso di incidente bisogna considerare gli obblighi per: 

  • gli automobilisti: l’obbligo si applica a tutti i veicoli a motore. Il giubbotto catarifrangente non è necessario quando ci si reca presso le stazioni di servizio per fare rifornimento, salvo situazioni di emergenza; 
  • i motociclisti: ciclomotori a due ruote e motocicli sono esclusi dall’obbligo, ma è comunque consigliabile averlo durante viaggi lunghi; 
  • i ciclisti: l’articolo 182 comma 9-bis impone l’uso di gilet o bretelle catarifrangenti fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, e sempre nelle gallerie.

Le caratteristiche del giubbotto catarifrangente

Per essere conformi alla normativa, i giubbotti devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche definite dal Decreto del 2003. Il requisito fondamentale è la presenza del marchio CE e della sigla UNI EN 471 sull’etichetta, che certificano il superamento dei test europei di sicurezza.

I colori ammessi sono giallo fluorescente, arancione fluorescente e rosso. Il giallo e l’arancione sono considerati i più efficaci per la visibilità. Le bande riflettenti, elemento cruciale, devono essere in materiale catarifrangente di alta qualità, posizionate per garantire visibilità a 360 gradi.

Esistono diverse tipologie tra le quali è possibile scegliere liberamente: dai classici gilet ai più pratici modelli a bretelle, ideali d’estate per la maggiore traspirabilità. Il giubbotto, a prescindere dal modello scelto, deve essere conservato nell’abitacolo (sotto i sedili, nelle tasche delle portiere o nel cruscotto), non nel bagagliaio, per poter essere indossato prima di scendere dal veicolo.

Prima di scendere dal veicolo, bisogna indossare il gilet sopra i vestiti assicurandosi che 

  • sia ben visibile e non coperto da giacche o cappotti; 
  • chiudere sempre cerniere o velcro per evitare che svolazzi; 
  • le bande riflettenti devono essere ben posizionate su petto e schiena; 
  • se si è scelto un modello con le bretelle, bisogna regolare le cinghie per una vestibilità comoda ma aderente. 

È importante ricordare che il giubbotto deve essere indossato per tutto il tempo in cui si rimane fuori dal veicolo.

Non esiste una scadenza obbligatoria per legge, ma è consigliabile sostituirlo ogni 3-5 anni o quando le bande riflettenti perdono efficacia. Controllare regolarmente che non presenti strappi, che i colori fluorescenti non siano sbiaditi e che le strisce catarifrangenti riflettano ancora correttamente la luce. Se esposto frequentemente al sole o lavato spesso, potrebbe necessitare di sostituzione anticipata.

Le sanzioni per chi non rispetta il Codice della Strada

Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni significative. La multa varia da un minimo di 41€ ad un massimo di 173€, riducibile del 30% se pagata entro 5 giorni; contestualmente, è prevista anche la decurtazione di 2 punti dalla patente, applicata solo al conducente.

Le forze dell’ordine non effettuano controlli preventivi durante i normali controlli stradali: la verifica avviene solo quando una persona viene trovata in emergenza senza il dispositivo obbligatorio.

Per i ciclisti che non rispettano l’obbligo, le sanzioni variano da 25€ a 100€.

In caso di incidenti, se l’assenza del giubbotto ha contribuito ad aggravare le conseguenze, le responsabilità civili e penali possono aumentare considerevolmente. La prevenzione rimane la strategia migliore: mantenere sempre a bordo un numero adeguato di giubbotti, verificarne lo stato e familiarizzare con le procedure di emergenza rappresentano le migliori garanzie per evitare sanzioni e situazioni di pericolo.

È possibile acquistare un giubbotto catarifrangente in numerosi punti vendita e nelle stazioni di servizio Aquila.

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