Quest’anno è successo anche a te, malgrado i tre promemoria, gli alert di google e post-it attaccati alla scrivania: non hai pagato il bollo auto dell’anno scorso e ora cerchi in modo frenetico e delirante consigli e informazioni su cosa fare. Bene, questo è l’articolo giusto.
Come calcolare il bollo auto
Per prima cosa, vai sul sito dell’ACI oppure su quello dell’Agenzia delle Entrate (solo per chi risiede in Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta) e verifica la data dell’ultimo pagamento.
Compila i campi richiesti: dati del veicolo e dell’intestatario, regione di residenza e tipo di pagamento e, se sono passati solo pochi giorni, procedi con il pagamento.
Il ravvedimento operoso: cos’è e perché è una soluzione ottimale
Se il pagamento del bollo auto in ritardo è inferiore ai 12 mesi ma superiore ai 10 giorni, puoi richiedere un ravvedimento operoso, ovvero un sistema (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) che ti permette di regolarizzare i versamenti, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Ad esempio, per ritardi:
- fino a 14 giorni, la sanzione è del 15% ridotta a 1/15 per giorno
- tra 15 e 90 giorni la sanzione è del 15%
- superiori a 90 giorni, sanzione ordinaria è del 30%
Ma vediamo con attenzione come funziona.
Come funziona il ravvedimento operoso
Prima di passare al dettaglio dei vari “ravvedimenti”, devi tener conto che il pagamento spontaneo dovrà includere:
- l’imposta dovuta
- gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- la sanzione in misura ridotta
Dal 1° gennaio 2016, è possibile usufruire di varie forme di ravvedimento in base al ritardo del pagamento del bollo auto:
- ravvedimento sprint (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo) prevede sanzioni pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
- ravvedimento breve (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo, prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
- ravvedimento intermedio (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo, prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni;
- ravvedimento lungo (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b) prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- ravvedimento su p.v.c. (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater) prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
Dove si può pagare il bollo auto alla scadenza?
Puoi pagare il bollo auto recandoti presso gli sportelli di:
- delegazioni ACI
- agenzie di pratiche auto autorizzate
- tabaccai
- banca ITB mediante tabaccai aderenti
- sisal
- uffici postali
oppure si può effettuare il pagamento del bollo auto online:
- attraverso il servizio Bollonet che consente di effettuare il pagamento online sul sito dell’ACI
- tramite l’internet banking, qualora la propria banca rientri tra gli Istituti di credito accreditati al pagamento del bollo auto.
- tramite bancomat, anche di una banca non cliente.
Prescrizione bollo auto: quando avviene e cosa fare
Se il bollo auto è caduto in prescrizione allora, in caso di richiesta di pagamento, non sei tenuto a versare l’imposta richiesta. Questo perché l’Agenzia delle Entrate, o l’ente preposto, ha 3 anni di tempo per inviarti la cartella esattoriale e richiedere la riscossione della tassa automobilistica (in Piemonte, la prescrizione avviene dopo 5 anni).
Ad esempio, se non hai pagato il bollo in data 14 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2016 non è stata emessa alcuna cartella esattoriale, il tuo debito è prescritto e se ricevi una cartella datata 2017, non sei tenuto a pagare.
Attenzione, però, ricorda sempre che:
- il calcolo dovrà essere fatto tenendo conto che il tempo dei tre anni inizia sempre dal primo gennaio – come nell’esempio precedente la scadenza non è il 14 marzo 2016, bensì il 31 dicembre 2016, in quanto include come data quella dell’anno solare.
- Durante quel periodo, controlla che non ti sia arrivata alcuna comunicazione, e ricorda che la data di riferimento non è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali.
- Infine fai ricorso entro 60 giorni, solo una volta accertato che il bollo è prescritto.
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